Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.Lvo 25/11/2006 n. 625

Art. 36 - Concessioni di stoccaggio in giacimenti già coltivati

1. Nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina allegate allalegge n.136 del 1953, non riattribuite all'ENI in permesso o in concessione, gli enti interessati possono presentare, qualora ne ricorrano le condizioni, domanda di concessione di stoccaggio ai sensi della legge 26 aprile 1974, n.170, relativamente a giacimenti per i quali si è conclusa la fase di coltivazione.

2. La concessione di stoccaggio è accordata in base alle disposizioni dellalegge 26 aprile 1974, n.170 e del disciplinare-tipo vigente in materia, in quanto applicabili. Capo I Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 37 - Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia

1. Al fine di adeguarne la composizione alle esigenze del presente decreto, il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di cui all'articolo 41 della legge n.6 del 1957, e successive modifiche, è costituito da:

a) un presidente scelto tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza, prive di interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore;

b) il direttore generale delle miniere, con funzioni di vicepresidente;

c) il direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geo termia;

d) il direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base;

e) il direttore del Servizio chimico, o un suo delegato;

i) il direttore del Servizio geologico d'Italia, o un suo delegato;

g) un avvocato dello Stato;

h) tre dirigenti della Direzione generale delle miniere;

i) un dirigente del Ministero degli esteri;

l) un dirigente del Ministero dell'ambiente - Servizio per la valutazione del l'impatto ambientale, l'informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente;

m) un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione;

n) un dirigente del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio;

o) un dirigente del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

p) un titolare di cattedra in geologia;

q) un titolare di cattedra in materie geofisiche applicate al settore minera rio;

r) un titolare di cattedra in materia di coltivazione di idrocarburi;

s) un titolare di cattedra nelle discipline della ricerca e coltivazione di ri sorse geotermiche;

t) il direttore dell'Istituto internazionale per le ricerche geotermiche del Consiglio nazionale delle ricerche, o un suo delegato.

2. Il presidente e i componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; i componenti di cui ai punti g), i), l), m), n), o), p), q) r), ed s) sono designati dalle Amministrazioni interessate.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla nomina del nuovo Comitato.

4. Il Direttore generale delle miniere può, per specifici problemi, chiamare a far parte del Comitato anche esperti, in numero non superiore a due.

5. I componenti del Comitato sono tenuti al rispetto degliarticoli 39 e 71 della legge n.613 del 1967, nonché del decreto del Ministro per la funzione pubblica del 31 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 ottobre 1995, n.246.

6. Il Comitato dura in carica tre anni; a tutti i componenti, di diritto e designati, nonché al segretario, competono le indennità previste dall'articolo 41 della legge n.6 del 1957.

Art. 38 - Norme transitorie

1. I permessi e le concessioni conferiti in base alleleggi n. 6 del 1957, n.613 del 1967,n. 9 del 1991 e alla legge 26 aprile 1974, n.170, sono confermati per la loro originaria durata ed estensione.

2. Le disposizioni in materia di proroghe di vigenza di permessi di ricerca introdotte dal presente decreto si applicano ai permessi vigenti che scadono successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni in materia di conferimento di permessi in regime di concorrenza introdotte dal presente decreto si applicano alle procedure di selezione da attivarsi a seguito di domande presentate successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

4. Con provvedimenti del Ministero, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ricondotti alla nuova disciplina i titoli vigenti di cui all'articolo 28 della legge n. 136 del 1953 e quelli di cui alla legge 24 luglio 1962, n.1072.

5. Il valore unitario delle aliquote di prodotto dovuto allo Stato per l'anno 1996, da versare nel 1997, è determinato secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 19.

Art. 39 - Titoli vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano

1. I titoli vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ubicati nel territorio delle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano sono confermati per la loro originaria durata ed estensione.

2. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero, per la successiva comunicazione alla Commissione europea, un elenco dei titoli vigenti con i relativi decreti di attribuzione, nonché delle istruttorie in corso.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la loro disciplina ai principi di cui agli articoli contenuti nel titolo I del presente decreto, i quali valgono come principi fondamentali di riforma economico-sociale.

Art. 40 - Accertamenti sugli investimenti effettuati ai sensi degli articoli 34 e 68 della legge n.613 del 1967 e dell'articolo 26 della legge n.9 del 1991

1. Al fine di semplificare l'applicazione della nuova disciplina in materia di aliquote di prodotto introdotta dal presente decreto, i titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato domanda di esonero ai sensi dell'art. 26 della legge n. 9 del 1991 per gli anni dal 1993 al 1996, inviano, entro il 30 giugno 1997 per gli anni 1993, 1994 e 1995, ed entro il 31 dicembre 1997 per l'anno 1996, all'UNMIG ed alle sue Sezioni, un prospetto contenente il riepilogo degli investimenti effettuati in ciascuno degli anni indicati per le opere di prospezione non esclusiva e di ricerca esclusiva di idrocarburi facenti parte del progetto di investimenti presentato all'UNMIG per gli stessi anni, con riferimento alle opere per le quali non sia già stata emessa dalla Sezione competente la relativa certificazione ai sensi degli

articoli 34 e 68 della legge n.613 del 1967 e dell'articolo 26 della legge n.9 del 1991.

2. Il prospetto ed i tabulati analitici di documentazione delle spese effettuate sono sottoscritti dal legale rappresentante del concessionario o un suo delegato, che attesta la veridicità e la pertinenza delle spese elencate alle opere del progetto di investimento approvato. 2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato istanze di esonero ai sensi dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991 n. 9, in merito alle quali non risultino conclusi i relativi accertamenti, inviano entro il 31 dicembre 2004 l'aggiornamento dei prospetti di cui al comma 2 relativamente alle opere che risultavano ancora in corso alla data del 31 dicembre 1997. L'aggiornamento, sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario o da un suo delegato, indica altresì l'importo delle eventuali aliquote non corrisposte e ad esso si allega copia dell'avvenuto versamento, entro la stessa data, a titolo definitivo, dell'80 per cento dell'importo indicato. (Comma inserito dall' art. 1, comma 96, L. 23 agosto 2004 n. 239)

3. (Comma abrogato dall' art. 1, comma 97, L. 23 agosto 2004 n. 239)

4. (Comma abrogato dall' art. 1, comma 97, L. 23 agosto 2004 n. 239)

5. (Comma abrogato dall' art. 1, comma 97, L. 23 agosto 2004 n. 239)

Art. 41 - Norme abrogate

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) gli articoli 3, comma secondo, 5, commi secondo, quinto e sesto, 6, 26, 37, 38, commi primo, terzo e quinto, e 55 della legge n. 613 del 1967 e successive modifiche;

b) l'articolo 106 del T.U. degli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 novembre 1996 Scalfaro Presidente del Consiglio deiMinistri: Prodi Ministro dell'industria, delcommercio e dell'artigianato: Bersani Ministro delle finanze: Visco Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando Ministro dell'ambiente: Ronchi Ministro degli affari esteri: Dini Ministro di grazia e giustizia: Flick Ministro del tesoro: Ciampi

 

Pagina 5/5 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional